cases.jpg
FusionCER | Comunità Energetiche

Cosa Sono

Benvenuti nell’era della condivisione energetica

La rivoluzione dell’energia

Le Comunità Energetiche sono nuovi soggetti identificati dalla direttiva europea CEP, ‘’Clean Energy Package’’, che si basano sulla compartecipazione di utenti vicini tra loro e ad impianti ad energie rinnovabili, in propria disponibilità e con produzione destinata all’autoconsumo.

L’obiettivo principale è fornire ai loro membri o alle aree locali in cui operano benefici:

Ambientali

Economici

Sociali

fusion

privilegiando criteri di autonomia energetica, prossimità e sviluppo locale.

Tali nuovi organismi permettono agli utenti di superare il loro status di consumatori per diventare Prosumer, ovvero produttori in proprio dell’energia destinata ai propri consumi, e aggregarsi per condividere tali consumi col vantaggio di ottimizzare e ridurre la propria spesa energetica.

La normativa italiana e gli incentivi per le CER

La norma, introdotta in Italia in forma definitiva alla fine del 2021 con il D.Lgs 199/2021*, prevede la possibilità di creare Gruppi di Autoconsumo Collettivi (GAC) e Comunità ad Energia Rinnovabile (CER) basati sull’adesione libera di persone fisiche, aziende, enti e PA.

Tali soggetti possono:

01

produrre, consumare, immagazzinare e vendere sul mercato l'energia rinnovabile

02

scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia prodotta dalle loro unità di produzione

03

installare e gestire sistemi di stoccaggio dell’energia per autoconsumo, senza oneri di rete

04

mantenere i propri diritti e obblighi in quanto consumatori finali, aggregati e non

05

ricevere una remunerazione, mediante incentivo, per l'energia elettrica rinnovabile prodotta ed autoconsumata

06

infine, lo schema di Decreto rimuove il regime di ‘’Scambio sul Posto’’ ed il relativo contributo al fine di favorire le nuove tipologie di generazione ed autoconsumo collettivo e solidale

*  La norma, già recepita in GU il 15.12.2021, diverrà efficace solo dopo la pubblicazione dei decreti attuativi (di competenza del MASE) e delle norme tecniche (di competenza del GSE). A fine febbraio 2023, l’Italia ha inviato alla Commissione Europea la bozza definitiva dei decreti per l’ultima validazione.

Le regole del gioco
Minimo due utenti (Soci) e un impianto FER
Tutti i titolari di un POD (cioè di una bolletta) possono far parte di una comunità: pubbliche amministrazioni insieme ad abitazioni, negozi, aziende, etc.

Qualora un Socio sia un’impresa, questa non deve operare nel settore energetico: l’attività prevalente dell’azienda non deve essere quella di ‘’Produzione di energia elettrica (codice ATECO 35.11.00)’’ e/o ‘’Commercio di energia elettrica (codice ATECO 35.14.00)’’
Prossimità geografica: i Soci e gli impianti devono essere connessi alla medesima cabina primaria (in Italia esistono circa 2.100 cabine primarie per quasi 8.000 Comuni)
Potenza massima del singolo impianto FER: 1 MW (una stessa Comunità può ospitare più impianti superando, quindi, la potenza di 1MW*) purché connessi alla rete dopo il 15.12.2021**
Le Comunità devono nominare un Referente per la gestione della stessa (per gestione si intende sia la regolazione dei rapporti tra Soci che i rapporti con gli Enti esterni)
Le Comunità sono soggetti che, come attività prevalente, non perseguono profitto
Le Comunità devono avere la piena disponibilità del/degli impianti al proprio servizio
Nel caso di una Comunità Energetica (propriamente detta), è necessaria la costituzione di una realtà giuridica tra i Soci, mentre, nel caso di Gruppi di Autoconsumo Collettivo, non è richiesto questo passaggio formale

* In alcuni casi particolari (vd. settore agricolo, portuale, Difesa, etc.) sono ammessi impianti di taglia superiore al 1MW di potenza.
** Sono ammessi impianti preesistenti alla data indicata solo se la loro potenza non supera quella del 30% della potenza totale della CER

Comunità Energetiche